LEGGE 7 agosto 1992, n. 356

  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di  procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

 aggiornato-gen.2014 


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306, recante modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto  alla  criminalita'  mafiosa, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' cosi' modificato:
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
  "1-  bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante
le  norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   " b) iscrizione in un registro presso il  Ministero  dell'interno,
delle  nuove  e  delle  precedenti  generalita', dei dati anagrafici,
sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli  relativi
al  possesso,  da  parte  della  stessa, di abilitazioni e ogni altro
titolo  richiesto  dalla  legge  per   l'esercizio   di   determinate
attivita';  previsione  che  gli  atti,  provvedimenti  e certificati
relativi alla stessa persona, compresi gli atti e  i  certificati  di
stato  civile  e  loro  estratti, possano essere rilasciati, anche in
assenza  di   generalita',   dai   competenti   uffici   ed   organi,
all'autorita'  designata  dal  Ministero dell'interno, a richiesta di
quest'ultima".
  3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre
1991,  n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e' sostituito dal seguente:
  "2-quater. L'Alto Commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
contro  la  delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni previste dalla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  cessazione  di  dette  funzioni, le competenze sono
attribuite al  Ministro  dell'interno  con  facolta'  di  delega  nei
confronti  dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa
antimafia di cui all'articolo  3,  nonche'  nei  confronti  di  altri
organi   e  uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
secondo criteri che tengano conto delle competenze  attribuite  dalla
normativa   vigente  ai  medesimi  organi,  uffici  e  autorita'.  Le
competenze previste dal comma 3 dell'articolo  1-  ter  del  decreto-
legge  6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  della
legge  15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza".
  4. Al  comma  2-quinquies  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
ottobre  1991,  n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, le parole:  "A decorrere dal 1 gennaio  1995"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".
  5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  29  ottobre  1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente:
  "2-sexies.  In  relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il
Ministro dell'interno con propri decreti provvede a  trasferire  alla
Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i
mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
Commissario  per  il  coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'  e  determina,  di
concerto  con  le  Amministrazioni  interessate,  l'assegnazione alla
medesima Direzione investigativa antimafia del personale in  servizio
alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
   All'articolo 29, al comma 1, le parole: "dagli articoli 19  e  25"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 19".
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          133 dell'8 giugno 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 settembre 1992.
      --------------------------------------------------------
                                
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306 
   L'articolo 1 e' soppresso. 
   All'articolo 2, al comma 2: 
nell'alinea, le parole: " del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"; 
nella lettera c), le  parole:  "Quando  per  la  notificazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Quando per le notificazioni". 
   L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"ART. 3. - (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione  di
documenti). - 1. L'articolo 238 del codice  di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 238. - (Verbali di  prove  di  altri  procedimenti).  -  1.  E'
ammessa l'acquisizione di verbali  di  prove  di  altro  procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o  nel
dibattimento. 
2. E' ammessa l'acquisizione  di  verbali  di  prove  assunte  in  un
giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato  autorita'
di cosa giudicata. 
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della  documentazione  di  atti
che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. 
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e  3,  i  verbali  di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le  parti
vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono  essere
utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. 
5. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  190-bis,  resta  fermo  il
diritto delle parti di ottenere a  norma  dell'articolo  190  l'esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a  norma  dei
commi 1, 2 e 4 del presente articolo". 
2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito  il
seguente: 
"ART. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto  previsto
dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili  possono  essere
acquisite ai fini della prova di  fatto  in  esse  accertato  e  sono
valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. 
3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito  il
seguente: 
"ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi  particolari).  -  1.
Nei procedimenti per taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  51,
comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un  testimone  o  di  una
delle persone indicate nell'articolo 210 e  queste  hanno  gia'  reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni  i
cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo  238,  l'esame
e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario". 
4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura  penale,  le
parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: 
"degli articoli 190, comma 1, e 190-bis". 
   Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
"ART. 3-bis. - (Intercettazioni ambientali). - 1.  Dopo  il  comma  3
dell'articolo 295 del codice  di  procedura  penale  e'  inserito  il
seguente: 
"3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel
comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il  pubblico  ministero  puo'
disporre l'intercettazione di comunicazioni tra  presenti  quando  si
tratta di agevolare le ricerche di un latitante in  relazione  a  uno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis". 
2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta  di
intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti  disposta   in   un
procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e  che
avvenga nei luoghi indicati  dall'articolo  614  del  codice  penale,
l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere
che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa"". 
All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le
parole: "del  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". 
   All'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
"1. Il pubblico ministero  compie  personalmente  ogni  attivita'  di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il  compimento
di attivita' di indagine  e  di  atti  specificamente  delegati,  ivi
compresi gli interrogatori ed i confronti cui  partecipi  la  persona
sottoposta alle indagini che si  trovi  in  stato  di  liberta',  con
l'assistenza necessaria del difensore"". 
All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in  fine,  le
parole: ", sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non  siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto
per le indagini". 
   L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"ART.   7.   -   (Norme   relative   alle   citazioni   e   all'esame
dibattimentale). - 1.  Nell'articolo  468  del  codice  di  procedura
penale, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione  di  verbali  di
prove di altro procedimento  penale  deve  farne  espressa  richiesta
unitamente al deposito delle  liste.  Se  si  tratta  di  verbali  di
dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra  parte  chiede
la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo  che  in
dibattimento il giudice ha  ammesso  l'esame  a  norma  dell'articolo
495". 
2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
"ART.  147-bis.  -  (Esame  delle  persone  che  collaborano  con  la
giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse,  in  base  alla
legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o  in  caso  di
urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in
dibattimento si svolga con le necessarie cautele  volte  alla  tutela
della persona sottoposta all'esame. Ove siano  disponibili  strumenti
tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo'
svolgersi  a  distanza  secondo  modalita'  tali  da  assicurare   la
contestuale visibilita' delle  persone  presenti  nel  luogo  ove  la
persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del
giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel  luogo
dove si trova la persona sottoposta all'esame e  attesta  l'identita'
di  essa  dando  atto  delle  cautele  adottate  per  assicurare   la
genuinita' dell'esame. 
2. Le modalita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  adottate,  a
richiesta di parte,  per  l'esame  della  persona  di  cui  e'  stata
disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1,  del
codice, ovvero  nel  caso  di  gravi  difficolta'  ad  assicurare  la
comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame". 
3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura  penale,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Quando  e'  stata  ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il  giudice
provvede in ordine alla richiesta di nuova  assunzione  della  stessa
prova solo dopo l'acquisizione  della  documentazione  relativa  alla
prova dell'altro procedimento". 
4. L'articolo 500 del codice di procedura penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
"ART. 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale). -  1.  Fermi  i
divieti di lettura e di allegazione,  le  parti,  per  contestare  in
tutto o in parte il contenuto  della  deposizione,  possono  servirsi
delle dichiarazioni precedentemente rese dal  testimone  e  contenute
nel fascicolo del pubblico ministero. 
2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se  sui  fatti  e  sulle
circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 
2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando  il
teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte,  di  rispondere
sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 
3. Le dichiarazioni utilizzate per la  contestazione  possono  essere
valutate dal giudice per  stabilire  la  credibilita'  della  persona
esaminata. 
4.  Quando,  a  seguito  della  contestazione,  sussiste  difformita'
rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni  utilizzate
per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento
e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se  sussistono
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 
5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate  come
prova dei fatti in esse affermati  quando,  anche  per  le  modalita'
della deposizione o per altre circostanze  emerse  dal  dibattimento,
risulta che il testimone e' stato sottoposto  a  violenza,  minaccia,
offerta o promessa di denaro  o  di  altra  utilita',  affinche'  non
deponga o deponga il falso  ovvero  risultano  altre  situazioni  che
hanno compromesso la genuinita' dell'esame. 
6. Le dichiarazioni assunte dal giudice  a  norma  dell'articolo  422
costituiscono prova dei  fatti  in  esse  affermati,  se  sono  state
utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo"". 
   All'articolo 8: 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Dopo  l'articolo  511  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
"ART. 511-bis. - (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). 
- 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data  lettura  dei
verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma  2
dell'articolo 511""; 
   il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
"2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura  penale  le
parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli atti assunti dalla  polizia  giudiziaria,  dal
pubblico ministero". 
2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente: 
"ART.  512-bis.  -  (Lettura  di  dichiarazioni  rese  dal  cittadino
straniero). - 1. Il giudice, a richiesta  di  parte,  puo'  disporre,
tenuto conto degli altri elementi di prova  acquisti,  che  sia  data
lettura dei verbali di dichiarazioni  rese  dal  cittadino  straniero
residente all'estero se la  persona  non  e'  stata  citata,  ovvero,
essendo stata citata, non e' comparsa"". 
   Al Titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Modifiche al codice penale e disposizioni in  materia  di  armi,  di
stupefacenti e di riciclaggio". 
   All'articolo 11: 
al comma 1, al capoverso, la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:
"(False informazioni al pubblico ministero)"; e le parole:  "o  dalla
polizia giudiziaria" sono soppresse; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e'  sostituito
dal seguente: 
"Chiunque offre o promette  denaro  o  altra  utilita'  alla  persona
chiamata a rendere dichiarazioni  davanti  all'autorita'  giudiziaria
ovvero  a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente   tecnico   o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli  articoli
371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla
meta' ai due terzi"". 
   Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
"ART.11-bis. - (Modifica dell'articolo 416-bis del codice  penale)  -
1. Al terzo  comma  dell'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a  se'  o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali". 
 
ART.  11-ter.  -  (Introduzione  dell'articolo  416-ter  del   codice
penale). - 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, e'  inserito
il seguente: 
"ART. 416-ter. - (Scambio elettorale  politico-mafioso).  -  La  pena
stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si  applica  anche  a
chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo
articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". 
 
ART. 11-quater. - (Modifica all'articolo 96  del  testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)  -  1.
Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle  leggi  recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  le
parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni". 
 
ART. 11-quinquies. - (Usura e usura impropria). - 1. All'articolo 644
del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al primo comma, le parole da: "fino a due"  a:  "quattro  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la  multa
da lire sei milioni a lire trenta milioni"; 
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
"Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di  cui  ai
commi  precedenti  sono  commessi  nell'esercizio  di  una  attivita'
professionale o di intermediazione finanziaria". 
2. Dopo l'articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente: 
"ART. 644-bis. -  (Usura  impropria).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi
previsti  dall'articolo  644,  approfittando  delle   condizioni   di
difficolta'  economica  o  finanziaria  di  persona  che  svolge  una
attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare  o  promettere,
sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo  di  una
prestazione di denaro o di  altra  cosa  mobile,  interessi  o  altri
vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  quattro
anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto
previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge  una
attivita' imprenditoriale o professionale e che versa  in  condizioni
di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra
cosa mobile, facendo dare o promettere, a se'  o  ad  altri,  per  la
mediazione, un compenso usurario. 
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644"". 
Al capo II del Titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio". 
All'articolo 12: 
al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  priodo:  "Non  sono
computate le munizioni acquistate presso  i  poligoni  delle  sezioni
dell'Unione italiana tiro a segno,  immediatamente  utilizzate  negli
stessi poligoni."; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
" 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' inserito il seguente: 
"I  commercianti  di  armi  devono  altresi'  comunicare  mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle
persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e  gli  estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.""; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I  rivenditori  di
materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio
di polizia compente per territorio le  generalita'  delle  persone  e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti
e gli estremi  dei  titoli  abilitativi  all'acquisto  esibiti  dagli
interessati."; 
   il comma 7 e' soppresso; 
al comma 8 le parole da: "di otto per le armi"  fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
   i commi 9 e 10 sono soppressi; 
   il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
"11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto  a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Con decreto del  Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
essere stabilite modalita' di comunicazione  attraverso  consegna  di
supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica". 
   Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
"ART. 12-bis. - (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati concernenti
le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero  procede  al  giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449  e  566
del codice di procedura penale, salvo che siano  necessarie  speciali
indagini. 
 
ART. 12-ter. - (Disposizioni in materia di stupefacenti).  -  1.  Nel
comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dopo  le  parole:  "dal  comandante  del  nucleo  di  polizia
tributaria,", sono inserite  le  seguenti:  "o  dal  direttore  della
Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del  decreto-
legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410,". 
 
ART. 12-quater. - (Ricettazione  di  armi,  riciclaggio  e  reimpiego
simulati). - 1. Fermo quanto disposto  dall'articolo  51  del  codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria  della
Direzione  investigativa  antimafia  o   dei   servizi   centrali   e
interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter  del  codice
penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre  utilita'
provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti  articoli,  o
altrimenti procedono in modo da ostacolarne  l'identificazione  della
provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego. 
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
altresi' punibili gli uffici di polizia giudiziaria  della  Direzione
investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali  di
cui all'articolo  12  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  i
quali, al solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  a
delitti  concernenti  armi,  munizioni  od  esplosivi,  acquistano  o
ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare  acquisire,
ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi. 
3. Delle operazioni indicate nei  commi  1  e  2  e'  data  immediata
notizia  all'autorita'  giudiziaria;  questa,  se   richiesta   dagli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  procedenti,  puo',  con  decreto
motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o  delle  altre
utilita', ovvero delle armi, delle munizioni o degli  esplosivi  fino
alla conclusione delle indagini disponendo se  necessario  specifiche
prescrizioni per la conservazione. 
4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' disposta
dal capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza,
dal  comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ovvero  dalla
Guardia di finanza a seconda che si tratti di  servizio  appartenente
all'una  o  all'altra  forza  di  polizia;  e'   disposta   dall'Alto
commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
mafioso quando ad essa procedono  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
della Direzione investigativa antimafia. 
ART.  12-quinquies.   -   (Trasferimento   fraudolento   e   possesso
ingiustificato di valori). - 1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'
grave  reato,  chinque  attribuisce   fittiziamente   ad   altri   la
titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine
di eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  prevenzione
patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli  articoli  648,  648-bis  e  648-ter  del
codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648,  648-bis
e 648-ter del codice penale, coloro nei  cui  confronti  sono  svolte
indagini per uno dei delitti previsti dai  predetti  articoli  o  dei
delitti  in  materia  di  contrabbando,  o   per   delitti   commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall'articolo  416-bis  del
codice  penale  ovvero  al  fine  di  agevolare   l'attivita'   delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice  penale
e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di  una
misura di  prevenzione  personale,  i  quali,  anche  per  interposta
persona fisica o giuridica, risultano  essere  titolari  o  avere  la
disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di
valore sproporzionato al proprio reddito  dichiarato  ai  fini  delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei  quali
non possano giustificare la leggittima provenienza, sono  puniti  con
la reclusione da due a  quattro  anni  e  il  denaro,  beni  o  altre
utilita' sono confiscati". 
   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
"ART. 14-bis. - (Interpretazione del  primo  comma  dell'articolo  47
dell'ordinamento penitenziario). - 1. La disposizione del primo comma
dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella  parte  in
cui indicata i limiti che la pena inflitta non deve superare  perche'
il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio
sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della  pena  da
espiare  in  concreto,  tenuto  conto  anche   dell'applicazione   di
eventuali cause estintive". 
   All'articolo 15: 
al comma 1, lettera a), al primo periodo del comma 1, dopo le parole: 
"legge 26 luglio 1975, n. 354," sono inserite le seguenti: 
"fatta eccezione per la liberazione anticipata,"; 
al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 e' inserito
il seguente: "Quando si tratta di detenuti o internati  per  uno  dei
predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle  circostanze
attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6),  anche  qualora  il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di  condanna,  o
114 del codice penale,  ovvero  la  disposizione  dell'articolo  116,
secondo comma, dello  stesso  codice,  i  benefici  suddetti  possono
essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta  risulti
oggettivamente irrilevante purche'  siano  stati  acquisiti  elementi
tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti  con
la criminalita' organizzata"; 
al comma 2, primo periodo, le parole:  ",  ove  lo  ritenga,  "  sono
soppresse; al secondo periodo, le parole: "In tal caso il tribunale o
il magistrato di sorveglianza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "In
tal caso, accertata l'insussistenza  della  suddetta  condizione,  il
tribunale di sorveglianza". 
   All'articolo 16: 
   al comma 3: 
   il primo capoverso e' sostituito dal seguente: 
"ART. 18-bis. - (Colloqui a fini  investigativi).-  1.  Il  personale
della Direzione investigativa antimafia di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991,  n.  410,  e  dei  servizi  centrali  e
interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria  designati
dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e  dei
predetti  servizi,  hanno   facolta'   di   visitare   gli   istituti
penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del  comma  2  del
presente  articolo,  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione
e repressione dei delitti di criminalita' organizzata."; 
nel terzo capoverso e' soppressa la parola: "esclusivamente"; 
nel quinto capoverso, dopo le parole: "e' attribuita", sono  inserite
le seguenti: ", senza necessita' di autorizzazione,"; 
al comma 6 le parole: "Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies  del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726", sono  sostituite
dalle seguenti: "Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies  del  decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge
15 novembre 1988, n. 486". 
   L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
"ART.  17.  -   (Aumento   dell'organico   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria). - 1. L'organico del Corpo  di  polizia  penitenziaria
previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e  C  allegate  alla
legge 15 dicembre  1990,  n.  395,  e  successive  modificazioni,  e'
aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unita'. 
2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti
nell'organico  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   per   effetto
dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia  e
giustizia si  avvale  dei  volontari  in  ferma  di  leva  prolungata
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati  in  congedo
che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti
di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre  1986,  n.
958. Per la copertura  dell'ulteriore  50  per  cento  dei  posti  il
Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli agenti ausiliari
previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 
395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario  soddisfacimento
dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in
chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge  7  giugno
1975, n. 198, e successive modificazioni. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma avvengono secondo le procedure previste  dal  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36,  convertito
dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213. 
3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso  di
formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante  il
quale e' attribuito loro il trattamento economico  previsto  per  gli
agenti ausiliari. I corsi  sono  effettuati  nelle  stesse  scuole  e
strutture dell'Esercito, ad  opera  del  personale  del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. 
4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia  penitenziaria
la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento. 
5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel persente articolo
e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992,  in  lire  68.823
milioni per  l'anno  1993  e  in  lire  71.900  milioni  a  decorrere
dall'anno 1994". 
   Al Titolo V, la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Modifiche   alle   norme   dell'ordinamento   giudiziario   e   alle
disposizioni in materia di sospensione di termini processuali". 
   Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
"ART. 21-bis. - (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). 
- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre  1969,
n.  742,  come  sostituito  dall'articolo  240-bis  delle  norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 
193, e' aggiunto il seguente: 
"La sospensione dei termini delle  indagini  preliminari  di  cui  al
primo comma non opera nei  procedimenti  per  reati  di  criminalita'
organizzata". 
 
ART. 21-ter. - (Trattamento  economico  di  missione  per  magistrati
applicati). - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della  legge  26
luglio 1978, n. 417, e' inserito il seguente: 
"La limitazione contenuta nel terzo cmma non si applica nei confronti
dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis,
e 110 del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni". 
ART. 21-quater. - (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Il comma  2
dell'articolo 76-bis del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge  20  novembre  1991,  n.
367, convertito con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8,
e' sostituito dal seguente: 
"2. Alla Direzione e' preposto un magistrato  di  cassazione,  scelto
tra coloro che hanno  svolto  anche  non  continuativamente,  per  un
periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero  o
giudice istruttore, sulla base di  specifiche  attitudini,  capacita'
organizzative  ed  esperienze  nella  trattazione   di   procedimenti
relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel  ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali". 
2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941,  dopo
il comma 6, e' inserito il seguente: 
"6-bis. Prima della nomina disposta  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che
possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
2". 
3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo  194  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della
legge  16  ottobre  1991,  n.  321,  e   successivamente   modificato
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la
prima nomina del procuratore nazionale  antimafia  e  dei  magistrati
addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia. 
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova  pubblicazione
delle vacanze dei posti  di  procuratore  nazionale  antimafia  e  di
sostituto  presso  la  Direzione  nazionale   antimafia,   ai   sensi
dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12. 
ART. 21-quinquies. - (Magistrati  addetti  alla  Direzione  nazionale
antimafia). - 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge  20
novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: 
"4. Alla Direzione sono  addetti,  quali  sostituti,  magistrati  con
funzione di magistrati di corte di appello, nominati  sulla  base  di
specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti
relativi alla  criminalita'  organizzata.  Alle  nomine  provvede  il
Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il   procuratore
nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o
piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore
nazionale antimafia aggiunto". 
ART. 21-sexies. - (Reversibilita' delle funzioni). - 1. I  magistrati
che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimita' o con  funzioni
a queste ultime equiparate ai fini dei  requisiti  richiesti  per  la
loro attribuzione possono essere destinati, a domanda,  anche  ad  un
ufficio con funzioni di merito. 
2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni  di  appello  o
con funzioni  a  queste  ultime  equiparate  ai  fini  dei  requisiti
richiesti per  la  loro  attribuzione  possono  essere  destinati,  a
domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito". 
   All'articolo 22: 
la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)"; 
   al comma 1 sono premessi i seguenti: 
"01, L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia' sostituito
dall'articolo  20  del  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 2. - 1. Nei confronti  delle  persone  di  cui  all'articolo  1
possono essere proposte  dal  procuratore  nazionale  antimafia,  dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
dimora la persona o dal  questore,  anche  se  non  vi  e'  stato  il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al  terzo  comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e  successive
modificazioni. 
2. Quando ricorrono eccezionali  esigenza  di  tutela  sociale  o  di
tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore  o  il
procuratore nazionale antimafia o  il  procuratore  della  Repubblica
possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma  1,  o
anche successivamente, di disporre  l'obbligo  di  soggiorno  in  una
localita' specificamente  indicata  dal  questore  ed  avente  idonee
caratteristiche territoriali e di sicurezza. 
3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e  suc-
cessive modificazioni, il  tribunale  provvede  entro  dieci  giorni,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della  predetta  legge
1423". 
02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge  31  maggio  1965,  n.
575, introdotto dall'articolo 14 della legge  13  dicembre  1982,  n.
646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, il secondo periodo e' soppresso."; 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Il Ministro dell'interno e'  autorizzato  a  provvedere  agli
oneri di carattere sanitario, assistenziale e di  prima  sistemazione
derivanti dall'esecuzione del presente  articolo,  nell'ambito  degli
stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione  della
spesa del Ministero. Per i  servizi  aggiuntivi  e  gli  investimenti
predisposti dai comuni, per  le  opere  relative  all'attuazione  del
presente  articolo,  il  Ministro  dell'interno  e'   autorizzato   a
effettuare erogazioni straordinarie a favore dei  comuni  medesimi  e
puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni
vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti,  nell'ambito
degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'interno". 
   Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
"ART. 22-bis. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).  -  1.
All'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
"5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4  si  applicano  anche  nei
confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza   definitva   o,
ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura
penale". 
2. Al secondo comma dell'articolo 10 bis della legge 31 maggio  1965,
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui
ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: 
   "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10". 
3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 
575,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  "e
dispongono divieti" sono sostitutite dalle seguenti: "o di  condanna,
nei casi previsti dall'articolo 10, comma  5-ter,  e  di  quelli  che
dispongono divieti". 
All'articolo 24, nel  quarto  capoverso  dell'articolo  3-quater,  e'
aggiunto, infine, il seguente periodo:  "Qualora  tra  i  beni  siano
compresi  beni  immobili   o   altri   beni   soggetti   a   pubblica
registrazione, il  provvedimento  di  cui  al  comma  2  deve  essere
trascritto presso i  pubblici  registri  a  cura  dell'amministratore
nominato  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione   del
provvedimento". 
   L'articolo 25 e' soppresso. 
   Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: 
"ART. 25-bis.  -  (Perquisizioni  di  edifici).  -  1.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
gli  ufficiali   di   polizia   giudiziaria   possono   procedere   a
perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di  edifici  dove
abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino  armi  munizioni  o
esplosivi ovvero che  sia  rifugiato  un  latitante  o  un  evaso  in
relazione a taluno  dei  delitti  indicati  nell'articolo  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale. 
2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo'
essere sospesa la circolazione di persone e  di  veicoli  nelle  aree
interessate. 
3. Delle operazioni di perquisizione  di  cui  al  comma  1  e'  data
notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui  le  operazioni
sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida
entro le successive quarantotto ore. 
ART. 25-ter.  -  (Intercettazioni  preventive).  -  1.  Fermo  quanto
previsto  dall'articolo   226   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,  su  richiesta  del
Ministro  dell'interno  o,  per  sua  delega,  del  direttore   della
Direzione  investigativa  antimafia,  dei  responsabili   a   livello
centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui  all'articolo
12  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove le operazioni devono essere eseguite  puo'  autorizzare
con  decreto  l'intercettazione  di  conversazioni  o   comunicazioni
telefoniche  e  di  altre   forme   di   telecomunicazione,   nonche'
l'intercettazione di  comunicazioni  tra  presenti  anche  se  queste
avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614  del  codice  penale,
quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la  attivita'
di prevenzione e  di  informazione  in  ordine  ai  delitti  indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 
2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma
puo' essere prorogata dal procuratore della  Repubblica  con  decreto
motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti  indicati  nel  comma  1.  Su  richiesta   dei   soggetti
leggittimati ai sensi del medesimo  comma  1,  il  procuratore  della
Repubblica puo' autorizzare  che  le  operazioni  di  intercettazione
siano eseguite con impianti diversi da  quelli  esistenti  presso  la
procura della Repubblica. 
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di
ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate
le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che  ha
autorizzato le operazioni stesse. 
ART.  25-quater.  -  (Soggiorno  cautelare).  -  1.  Il   procuratore
nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa
antimafia, ovvero dei serivizi centrali e  interprovinciali  previsti
dall'articolo  12  del  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
puo' disporre il soggiorno cautelare  di  coloro  nei  cui  confronti
abbia motivo di ritenere che  si  aggingano  a  compiere  taluno  dei
delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di  procedura
penale avvalendosi delle condizioni  previste  nell'articolo  416-bis
del  codice  penale  od  al  fine  di  agevolare  l'attivita'   delle
associazioni indicate nel medesimo articolo 416-bis. 
2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore ad  un
anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono  cessate
le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura e'
revocata  dal  procuratore  nazionale  antimafia;  questi,   ove   ne
sussistano  i  presupposti,  puo'  richiedere  nei  confronti   della
medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a  norma
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare
sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed  e'
indicata la localita' ove la misura stessa deve essere eseguita. 
4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno cautelare e'
punito con la reclusione da uno a tre anni; e'  consentito  l'arresto
anche fuori dei casi di flagranza. 
5. Entro dieci giorni dalla notificazione del  decreto  motivato  che
applica  la  misura  del  soggiorno  cautelare,  l'interessato   puo'
prororre richiesta di riesame al giudice per le indagini  preliminari
presso il tribunale del luogo ove ha sede  il  procuratore  nazionale
antimafia. La richiesta  puo'  essere  presentata  o  trasmessa  alla
cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato
sepciale. Il giudice provvede  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione
della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il  quale
trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il  decreto.  Il
giudice,  se  non  deve  dichiarare  l'inammissibilita',  annulla   o
conferma il decreto oggetto del  riesame.  Contro  la  decisione  del
giudice, il  procuratore  nazionale  antimafia,  l'interessato  o  il
difensore di quest'ultimo possono  proporre  ricorso  per  cassazione
entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o   notificazione   della
decisione  medesima.  La  richiesta  di  riesame  e  il  ricorso  per
cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto". 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  per  il
periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto". 
   Dopo il Titolo VII e' inserito il seguente: 
"Titolo  VII-bis  -  Istituzione  di  una  Commissione   parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno  della  mafia  e  sulle  altre  associazioni
criminali similiari. 
ART.  25-quinquies.  -  (Commissione  parlamentare  d'inchiesta   sul
fenomeno e sulle altre associazioni  criminali  similari).  -  1.  E'
isitituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  d'inchiesta  con
il compito di: 
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n.  646,  e
successive modificazioni, e delle altre leggi  dello  Stato,  nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; 
b)  accertare  la  congruita'  della  normativa   vigente   e   della
conseguente azione dei pubblici poteri,  formulando  le  proposte  di
carattere  legislativo  ed  amministrativo  ritenute  opportune   per
rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello  Stato,  delle
regioni e degli enti locali e pu' adeguate le  intese  internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria; 
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei  mutamenti
e delle trasformazioni  del  fenomeno  mafioso  e  di  tutte  le  sue
connessioni; 
d) riferire al Parlamento al termine dei  suoi  lavori  nonche'  ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con  gli  stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
3. Eguali compiti sono attribuiti alla  Commissione  con  riferimento
alla camorra ed alle altre associazioni comunque  localmente  denomi-
nate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis  del
codice penale. 
ART.  25-sexies.  -  (Composizione  della  Commissione)   -   1.   La
Commissione e' composta di  venticinque  senatori  e  di  venticinque
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. 
2. Il presidente della Commissione e' scelto di  comune  accordo  dai
Presidenti delle due Assemblee, al  di  fuori  dei  componenti  della
Commissione, tra  i  parlamentari  dell'uno  e  dell'altro  ramo  del
Parlamento. 
3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e  due
segretari. 
ART.  25-septies.  -  (Audizioni  e  testimonianze)  -  1.  Ferme  le
competenze   dell'autorita'   giudiziaria,   per   le   audizioni   a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano  le  disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio,  professionale  e  bancario  si
applicano le norme in vigore. 
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte  processuale
nell'ambito del mandato. 
4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non  sono  tenuti  a
rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni. 
ART.  25-octies.  -  (Richiesta  di  atti  e  documenti).  -  1.   La
Commissione puo' richiedere, anche in  deroga  al  divieto  stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini  e  inchieste  parlamentari.  Se
l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura  istruttoria,  ritiene
di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329  del  codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando  tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a  trasmettere
quanto richiesto. 
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di
segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta,
detto segreto non puo' essere opposto  all'autorita'  giudiziaria  ed
alla Commissione di cui al presente Titolo. 
3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  dovranno
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
ART. 25-novies. - (Segreto). - 1.  I  componenti  la  Commissione,  i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e  grado  addetti  alla
Commissione stessa  ed  ogni  altra  persona  che  collabora  con  la
Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i  documenti  di  cui
all'articolo 25-octies, comma 3. 
2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la  violazione
del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 
3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene
si applicano a chiunque diffonda in  tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto,  o  informazione,  atti  o  documenti   del   procedimento
d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. 
ART. 25-decies. - (Organizzazione interna). - 1.  L'attivita'  ed  il
funzionamento della Commissione sono disciplinati da  un  regolamento
interno approvato dalla  Commissione  stessa  prima  dell'inizio  dei
lavori. Ciascun competente puo'  proporre  la  modifica  delle  norme
regolamentari. 
2. Tutte le volte  che  lo  ritenga  opportuno  la  Commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta. 
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali  di
polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le  collaborazioni  che   ritiene
necessarie. Ai fini dell'opportuno cooordinamento  con  le  strutture
giudiziarie e di polizia, la Commissione si  avvale  dell'apporto  di
almeno  un  magistrato  e  di   un   dirigente   dell'Amministrazione
dell'interno, desiganti, rispettivamente, dai Ministri  di  grazia  e
giustizia e dell'interno. 
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la  Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
5. Le spese per il funzionamento della  Commissione  sono  poste  per
meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio della camera dei deputati". 
   All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di
giustizia minorile, e autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni  per
l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e  di  lire  5.420
milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento
e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli
uffici giudiziari  minorili  ed  ai  servizi  centrali  e  periferici
dell'ufficio   centrale   per   la   giustizia   minorile,   per   la
predisposizione di servizi, interventi  e  programmi  in  favore  dei
minori, per la gestione di  attrezzature  e  di  beni,  compresi  gli
impianti,  le  macchine,   gli   strumenti,   anche   telefonici   ed
informatici, gli arredi di  supporto  ai  locali  adibiti  a  servizi
minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per
le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione  del
personale della giustizia minorile da svolgersi in  raccordo  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione". 
   L'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
"ART. 28. - (Copertura finanziaria). - 1. La spesa a regime derivante
dall'attuazione del presente decreto  e'  valutata  in  lire  123.480
milioni a decorrere dall'anno 1995. 
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17,  26  e  27,
valutato in lire 27.386 milioni  per  l'anno  1992,  in  lire  78.642
milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per  l'anno  1994,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
"Interventi vari in favore della giustizia". 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.